Inproject Studio Tecnico

per. ind. Marco Ciceri

 

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23/01/2009 - Pubblicata la nuova guida Enel per gli allacciamenti in bassa, media e alta tensione

Nel mese di dicembre Enel ha pubblicato la nuova guida in oggetto. I contenuti della DK 5940 per la connessione alla rete di bassa tensione di utenti produttori, ovvero utenti attivi, sono stati trasferiti sotto forma di regole tecniche nella sezione F del documento suddetto. La precedente DK 5940 è quindi da ritenersi superata, in particolare per la connessione di impianti fotovoltaici alla rete di bassa tensione dell’Enel

 

25/10/2008 - Confedilizia: niente certificazione energetica, neppure regionale

L’obbligo di allegare ai rogiti l’attestato di certificazione energetica e, per i locatori, di consegnarlo o comunque di metterlo a disposizione dei propri inquilini, così com’era previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 6 del d.lgs. 192/’05, non c’è più. La legge di conversione del d.l. n. 112/’08 (la manovra estiva, come è stata chiamata) ha infatti abrogato tali disposizioni e, con esse, le due norme di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 15 dello stesso decreto legislativo, che sanzionavano con la nullità (relativa) un eventuale inadempimento al riguardo. Resta in linea generale, per i proprietari, l’obbligo di dotarsi del predetto attestato secondo le scadenze e le condizioni previste dalla legge, ma sta di fatto che le intervenute abrogazioni – con particolare riferimento ai fabbricati preesistenti (vale a dire non costruiti o radicalmente ristrutturati in base a titolo richiesto dopo l’8 ottobre 2005) – hanno svuotato del suo valore precettivo tale previsione (salvo, ovviamente, il caso in cui si abbia interesse ad accedere alle agevolazioni fiscali connesse al risparmio energetico).

In seguito all’avvenuta abrogazione delle norme in parola, ci si è chiesti quali effetti essa produca nei confronti della normativa regionale che sia intervenuta sul punto. Al proposito, il prof. Vittorio Angiolini, ordinario di diritto costituzionale all’Università di Milano, ha rilevato – in un parere pro veritate fornito alla Confedilizia – che l’abrogazione può “portare, oggi, a reputare abrogate le normative regionali le quali avevano in precedenza disciplinato l’obbligo di allegazione o consegna dell’attestato di certificazione energetica o, anche, la sanzione di nullità degli atti di diritto privato per la violazione dell’obbligo medesimo. Ciò – aggiunge il prof. Angiolini nel suo parere – pare sufficientemente certo allorché la pregressa normativa regionale fosse contenuta in atti di rango formalmente amministrativo, ma anche allorché la medesima normativa regionale avesse rango di legge”.

www.confedilizia.it

 

25/06/2008 - DM 22/01/2008 n. 37

E' stato pubblicato il DL 25 giugno 2008 n. 112 che all'articolo 35 integra e modifica il DM 37/08 pubblicato appena neanche tre mesi fa.

L'articolo 35 recita:

Semplificazione della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici

1. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;

c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazione di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).
 

2. L’articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 è soppresso.
 

(omissis)
 

L'articolo 13 del DM 37/08 recitava:

Documentazione
1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell’immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all’avente causa.
L’atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all’articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l’immobile

 

30/03/2008 - Nuova Legge 46/90


Il 27 marzo 2008 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n 37(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 61 del 12-3-2008), "Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici», che modifica la Legge 46/90.

 

Le principali modifiche introdotte dal nuovo decreto riguardano principalmente:

-   L’estensione dell’ambito di applicazione per tutte le tipologie di impianto a tutti gli ambienti, a prescindere dalla loro destinazione d’uso

-   L'inserimento degli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere

-   L'inserimento degli impianti non connessi alla rete di distribuzione ma alimentati da propri serbatoi

-   L'inserimento degli impianti elettrici di autoproduzione di energia (fino a 20 kW)

-   La modifica dei limiti dimensionali per l'obbligo di redazione del progetto da parte di un professionista abilitato (inserendo, ad esempio, per gli impianti elettrici il limite di 6kW di potenza impegnata oltre ai limiti dimensionali già esistenti) 

-   La modifica dei requisiti per l’abilitazione delle imprese

-   L'inserimento della "dichiarazione di rispondenza" che può essere rilasciata per impianti esistenti già adeguati prima dell’entrata in vigore del DM e privi di dichiarazione di conformità (dichiarazione di conformità non prodotta o non più reperibile)

-   La modifica degli obblighi di deposito della dichiarazione di conformità da parte delle imprese installatrici che non dovranno più inviarla alla Camera di Commercio ma, esclusivamente in caso di rifacimento o di installazione di nuovi impianti, allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune ove è realizzato l'impianto

-   L'inserimento dell'obbligo di consegna di copia della dichiarazione di conformità (o di rispondenza) agli Enti Fornitori (energia elettrica, acqua, gas) per ogni nuovo allacciamento o modifica dello stesso

-   L'inserimento di specifici obblighi riguardanti la conservazione della documentazione tecnica (tra cui la dichiarazione di conformità ed i relativi allegati) e l'obbligo di consegna della stessa all'avente causa in caso di trasferimento dell’immobile a qualsiasi titolo

-   L’inserimento dell'obbligo di riportare negli atti di trasferimento degli immobili la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza

-   L'inserimento dell'obbligo di consegna di copia della stessa documentazione anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l’immobile (ad esempio al locatario)

Con l’entrata in vigore del Decreto, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 17 del 2007, sono abrogati:

-   il regolamento di cui al d.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447,

-   gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,

-   la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento

 

07/01/2008 - Cambia la Legge 46/90

A breve verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto che sostituirà la Legge 46/90 ed il relativo decreto di attuazione DPR 447/91. Nel prossimo incontro di TuttoNormel che si terrà a Milano il 14/01/2008 verranno presentate tutte le novità del nuovo decreto.

 

06/10/2006 - Proroga per il modello F24 telematico

Con D.p.c.m. del 4 ottobre 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2006 è stato differito all’1 gennaio 2007 il termine dal quale decorre l’obbligo per i soggetti diversi da società di capitali ed enti commerciali di pagare il modello F24 esclusivamente per via telematica. A società di persone, enti non commerciali, lavoratori autonomi ed imprenditori individuali sono concessi tre mesi di tempo rispetto al termine originario dell’1 settembre 2006 per l’adeguamento alle nuove modalità di pagamento online.

 

28/08/2006 - D.L. n. 223/06 (manovra bis)

Il 12 agosto scorso con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 è entrata in vigore la legge 11 agosto 2006, n. 248 di conversione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, contenente le disposizioni relative alla Manovra bis per il 2006. Di seguito se ne segnalano le più importanti novità.

Locazioni e cessioni di fabbricati

Dalla data di entrata in vigore del decreto legge (4 luglio 2006) le locazioni (anche finanziarie) e le cessioni di tutti i fabbricati (abitativi e non) sono esenti da IVA con le seguenti eccezioni.

La locazione di fabbricati non abitativi è soggetta ad IVA nei confronti di soggetti esclusi dal campo IVA ovvero quando il locatario svolge operazioni esenti per almeno il 75% del volume d’affari ovvero quando il locatore abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imponibilità IVA; in questi casi la locazione di fabbricati non abitativi è comunque soggetta anche all’imposta di registro dell’1% con l’obbligo della registrazione del relativo contratto (resta invece al 2% l’aliquota dell’imposta di registro per la locazione di fabbricati abitativi assoggettata al regime di esenzione dall’IVA).

Sono inoltre soggette ad IVA le cessioni di fabbricati (abitativi e non) effettuate entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento di recupero da parte delle imprese costruttrici o di ripristino e le cessioni di fabbricati non abitativi effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d’imposta in percentuale pari o inferiore al 25% ovvero nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni o per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione. Per tutte le cessioni di fabbricati non abitativi l’imposta di registro è applicabile nella misura fissa di euro 168, mentre l’aliquota delle imposte ipotecarie e catastali viene elevata al 4%.

Detrazione Irpef del 41%

L’agevolazione spettante per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto legge è subordinata alla distinzione in fattura del costo della fornitura di beni e di quello della manodopera.

Per le spese sostenute dall’1 ottobre 2006 la quota di detrazione dall’IRPEF viene ridotta dal 41% al 36% poiché per le prestazioni relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo fatturate dalla medesima data viene ripristinata l’aliquota IVA agevolata del 10%; per le medesime spese il limite viene fissato in euro 48.000 per ogni singola abitazione. 

Rogiti immobiliari

Dal 6 luglio 2006 ai fini dell’imposta di registro nelle cessioni fra persone fisiche aventi per oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze le parti hanno l’obbligo di indicare nell’atto il corrispettivo pattuito; se il corrispettivo pattuito viene occultato, anche in parte, le imposte sono dovute sull’intero importo di quest’ultimo con l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 50% al 100% della differenza fra l’imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato.

Dalla medesima data nei rogiti notarili aventi per oggetto cessioni di immobili, anche se soggetti ad IVA, le parti devono indicare le modalità di pagamento del corrispettivo pattuito, l’eventuale ricorso ad un mediatore, l’entità del compenso spettante a quest’ultimo e le relative modalità di pagamento, il numero di partita IVA o il codice fiscale del mediatore stesso. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 ed i beni oggetto di cessione sono assoggettati ad accertamento di valore anche in caso di prezzi dichiarati pari o superiori ai valori catastali.

In sede di conversione del decreto legge è stata attribuita all’Amministrazione Finanziaria la facoltà di rettificare il valore dichiarato nelle cessioni di immobili diverse da quelle che intervengono fra privati aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze sulla base del valore venale dell’immobile.

Appalti e subappalti

Nei contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi nel settore edile successivamente all’approvazione di un apposito decreto di attuazione e stipulati da soggetti IRES o da qualsiasi altro soggetto nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’IVA l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore; l’appaltatore ha la facoltà di sospendere la corresponsione dei corrispettivi dovuti al subappaltatore fino a quando quest’ultimo non esibisce la documentazione che attesti l’effettuazione ed il versamento delle suddette ritenute ed il versamento dei suddetti contributi. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che i suddetti adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. L’inosservanza di quest’ultima modalità di pagamento è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 200.000, qualora i suddetti adempimenti non siano stati correttamente eseguiti.

Immobili ricevuti in donazione

Dalla data di entrata in vigore del decreto legge è imponibile ai fini delle imposte sui redditi la plusvalenza realizzata in occasione della vendita di immobili ricevuti tramite donazione salvo che sia trascorsi più di un quinquennio tra la data di vendita e quella di acquisto da parte del donante. Ai fini della determinazione della plusvalenza si assume come costo quello di costruzione o di acquisto sostenuto dal donante.

Modello F24 telematico

Dall’1 ottobre 2006 i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare modalità di pagamento telematiche per i versamenti da effettuare con il modello F24. Il versamento potrà avvenire direttamente per i contribuenti abilitati al servizio telematico ovvero tramite intermediari abilitati.

 

14/07/2006 - Testo unico in materia edilizia
 

La legge 12/7/06, n. 228, art. 1-quater (G.U 12/7/06 n. 160) ha prorogato l’entrata in vigore del Capo V, Parte II, del DPR 6/6/01 n. 380, Testo unico in materia edilizia, fino alla data di pubblicazione dei decreti attuativi per il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti negli edifici civili ed alla definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti stessi, di cui all'articolo 11-quaterdecies, del DL 30/9/05, n. 203, convertito con modifiche dalla legge 2/12/05, n. 248, e comunque non oltre il 1° gennaio 2007.

 

 

06/07/2005 - E l’Albo degli Installatori?

 Riceviamo oggi questa comunicazione da Tuttonormel:

 TESTO UNICO SULL'EDILIZIA: CHI L'HA VISTO ?

In teoria il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", DPR 380/01 parte II, capo V "Norme per la sicurezza degli impianti", in mancanza di una ulteriore proroga, è entrato in vigore il 1° luglio 2005 con tutti gli errori e le contraddizioni, poiché le modifiche proposte dalla Commissione del Ministero delle attività produttive non sono mai state discusse e approvate dal Parlamento.

In pratica, il Parlamento approverà con ogni probabilità una proroga fino al 1° luglio 2006 (è già stata approvata dalla Camera dei Deputati con il DDL 3511 il 25 giugno 2005 e deve essere discussa al Senato).

Da notare che già in precedenza il DPR 380/01 è entrato in vigore per nove giorni e poi è stato rinviato. Quale sarà il nuovo record ? 

Con i migliori saluti.”

Ci sembra che ogni ulteriore commento sia superfluo.....

 

11/01/2005 - Arriva l’Albo degli Installatori?

Sulla Gazzetta Ufficiale n.288 del 9 dicembre 2004 è stato pubblicato un decreto del Ministero delle Attività Produttive del 24 novembre 2004 avente come oggetto “Disposizioni di attuazione dell'articolo 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

Il decreto istituisce presso le camere di commercio un albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti, in attuazione dell’articolo 109, comma 1 del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/01).

In realtà, l’articolo 109 del TU dell’Edilizia non è ancora entrato in vigore in quanto rinviato al 1 luglio 2005 in quanto compreso nel V del DPR 380/01. Il nuovo Albo verrà quindi eventualmente istituito solo quando entrerà eventualmente in vigore il Capo V del DPR 380/01, cioè il 1° luglio 2005.

Ricordiamo comunque che tutta la materia è in fase di revisione in vista della pubblicazione di un Testo Unico dell’Impiantistica, su cui le parti sociali si stanno confrontando proprio con il Ministero delle A.P.. La pubblicazione del decreto in oggetto appare quindi abbastanza “fuori luogo” e forse lo stesso sarà destinato a non entrare mai in vigore, anche perché fortemente criticato da tutte le associazioni di settore... staremo a vedere!.

Le principali novità che verranno eventualmente introdotte dal decreto sono comunque le seguenti:

· Istituzione di un Albo delle Imprese abilitate all’installazione di impianti a valere sull’intero territorio nazionale

· L’iscrizione all’Albo potrà essere sospesa in caso di sanzioni penali o amministrative

· Per i responsabili tecnici già abilitati dalla Legge 46/90 è previsto il diritto all’inserimento nel nuovo Albo

· L’albo sarà soggetto a revisione ogni quattro anni

 

05/01/2005 - Benvenuti

Benvenuti sulle pagine di questo sito!

Benvenuti in particolare in questa sezione, una specie di “editoriale” dove cercheremo di commentare alcune delle principali novità che riguarderanno il mondo “dell’ingegneria”.

Intanto approfittiamo per augurare a tutti un grande 2005 e… solo una piccola notizia: la parte impiantistica (parte seconda - capo quinto) del DPR 6/6/01 n. 380, Testo unico in materia edilizia, è stata prorogata all’1/7/05 dall’art. 19-quater del DL 9/11/04 n. 266, convertito con modifiche dalla legge 27/12/04 (pubblicata sulla G.U. n. 288 del 9/12/04). Tale proroga non si applica agli edifici scolastici per i quali le regioni hanno la possibilità di fissare ("a fronte di comprovate esigenze") una nuova scadenza, comunque non successiva al 31/12/05.

 


 

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